Appena creato il marchio ha un valore commerciale pressoché pari a zero: non è che una parola, un disegno o una combinazione di colori ed, in un futuro prossimo, di suoni e di odori.
Con l'uso ed, in particolare, con la pubblicità, il marchio diviene garanzia di continuità del prodotto tant'è che oggi - ancor più rispetto al passato - tende ad assumere un valore economico intrinseco e ad essere considerato dall'imprenditore alla stregua di altri investimenti.
Il nostro ordinamento accorda una protezione molto ampia ai marchi registrati.
Tale tutela viene assicurata sia in campo civile (Codice della Proprietà Industriale, artt. 2598, 2599 e 2600 c.c.) che penale (473 e 474 c.p.).
IL "Codice della proprietà industriale" - entrato in vigore con il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (allegato) ha provveduto ad un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, semplificando la normativa e coordinando le fonti nazionali e comunitarie, ampliando la tutela riservata alla proprietà industriale, ridefinendo le competenze dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed, infine, tutelando le invenzioni dei ricercatori universitari e degli Enti di ricerca.
Chiunque abbia diritto alla registrazione di un marchio può presentare la domanda presso gli uffici competenti; l'art. 118 del Codice della Proprietà Industriale disciplina l'azione di rivendica e stabilisce i casi in cui la titolarità del diritto a tale registrazione spetti, non a colui il quale abbia presentato la domanda di registrazione, ma a persona diversa.
Con la sentenza che accerti la violazione di un diritto di proprietà industriale, il giudice ha facoltà di disporre l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto. A seguito di tale provvedimento può, sempre ad opera del giudice, essere fissata una somma, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso.
Il risarcimento del danno conseguente la violazione del diritto di proprietà industriale, è dovuto secondo le comuni regole dettate dal codice civile.
Oltre le conseguenze di natura civile, sono previste sanzioni penali ed amministrative, descritte nel codice penale (artt. 473, 474, 517 c.p.) e nel Codice della Proprietà Industriale (art. 127).
Sono previste, infine, le misure cautelari della "descrizione" (mediante la quale il titolare del diritto ha facoltà di far descrivere gli oggetti costituenti violazione nonché i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità) e del "sequestro" dei beni stessi.
Può ottenere la registrazione del marchio d'impresa (art. 19 Codice della proprietà industriale) chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso nonché gli Enti della Pubblica Amministrazione, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
La registrazione del marchio prescinde, pertanto, sia dalla qualifica di imprenditore sia dall'attualità dell'esercizio dell'impresa.
Anche l'imprenditore straniero può essere titolare di un marchio italiano nei limiti del principio di reciprocità, a condizione cioè che l'operatore italiano abbia analoga opportunità in quello Stato.
Non può ottenere la registrazione del marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
Minor tutela viene accordata in caso di marchio non registrato o marchio di fatto la cui disciplina è rinvenibile negli art. 1 e 2 del Codice di proprietà industriale e dall'art. 2571 c.c., in base al quale "chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso".
Si tratta, in sostanza, di quel segno distintivo che non è stato registrato ma è stato usato dall'imprenditore per distinguere i propri prodotti o servizi.
La protezione giuridica di cui esso gode è proporzionale all'uso: il marchio di fatto sarà tutelato nell'area territoriale in cui si dimostrerà che è noto mentre l'analogo segno distintivo registrato godrà di protezione su tutto il territorio nazionale.
Nell'ottica del decentramento, sono stati soppressi gli UUPPICA (Uffici Provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato) le cui funzioni, incluse quelle relative alla tutela della proprietà industriale, sono state attribuite alle Camere di Commercio.
Il Sistema Camerale ha così colto l'opportunità di offrire a tutti i soggetti economici le potenzialità di sviluppo ed i contenuti innovativi elaborati dal sistema brevetti e marchi; ciò per creare, e nel contempo diffondere, la cultura dei marchi a livello sociale, economico ed aziendale e, in senso più esteso, per valorizzare il concetto di proprietà industriale.
L'obiettivo - che è quello di fornire e rendere più accessibili gli strumenti per fruire dei vantaggi dell'uso del marchio (e del brevetto) - viene perseguito attraverso la costituzione ed il potenziamento di Centri PATLIB (Patent Library) e dei Centri PIP (Patent Information Point).
I PATLIB sono biblioteche brevettali, ufficialmente riconosciute dagli Uffici Brevetti nazionali membri dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO).
Presso i Centri PATLIB - ventuno in Italia di cui molti gestiti dal sistema camerale - gli utenti possono accedere a banche dati in materia di brevetti; ciò grazie all'assistenza di personale in grado di consentire il loro più agevole utilizzo e di fornire indicazioni circostanziate sui vari argomenti.
I PIP hanno consentito una diffusione più capillare dei centri sul territorio attraverso investimenti più ridotti in termini di risorse strumentali; favoriti dalla messa on line delle banche dati sono una realtà esclusivamente italiana, pensata e promossa dall'UIBM e che ha trovato un'entusiasta risposta, in particolare, nel sistema camerale.
I PATLIB ed i PIP dispongono, inoltre, di banche dati relative ai marchi nazionali, comunitari ed internazionali. I centri, inoltre, possono porre in essere azioni di monitoraggio - con cadenza temporale definita - in specifici settori tecnologici e produttivi e sui depositi della concorrenza.