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La registrazione


 

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  1. I requisiti per la registrazione
  2. Le nullità e le decadenze
  3. I diritti derivanti dalla registrazione
  4. Le ricerche di anteriorità

 

I requisiti per la registrazione

Affinché un segno possa essere registrato, il marchio deve possedere i seguenti requisiti:

  1. novità estrinseca (art. 12 Cpi): è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità, peraltro, non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;
  2. capacità distintiva (art. 13 Cpi): è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
  3. rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi) : il segno deve essere suscettibile di essere trascritto graficamente;
  4. originalità (art. 13 e 9 Cpi): non può consistere in una denominazione generica o descrittiva di prodotti o servizi, né avere forma imposta dalla natura stessa o da un procedimenti tecnico (marchi di forma). Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi solo se la lingua non è nota in Italia;
  5. liceità (art. 14 Cpi): è la conformità ala legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
 

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali ad esempio:

  1. gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  2. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  3. i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime ed i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  4. i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  5. i segni uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato;
  6. i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
  7. i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
  8. i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
  9. i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  10. i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto; i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato (o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità) per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o rechi pregiudizio allo stesso.
 
 

Le nullità e le decadenze

Il marchio è nullo:

  1. se manca di uno dei requisiti sopra elencati;
  2. se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative.
Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse ( consumatori, associazioni, etc.).
Le seconde, invece, possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

 

Il marchio decade:

  1. per volgarizzazione, quando il marchio ha perso la sua forza distintiva di fronte all'acquisizione della parola al linguaggio comune dei consumatori e dei produttrici;
  2. per  decettività cioè se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico o se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
  3. per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo;
  4. per non uso, cioè se  il marchio registrato non è utilizzato, dal titolare o da un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla data di registrazione. 
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I diritti derivanti dalla registrazione

  1. ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi;
  2. ha diritto di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini;
  3. può cederlo totalmente;
  4. può cederlo parzialmente, consentendone l'uso solo su una parte dei prodotti per i quali è stato registrato;
  5. può stipulare contratti di licenza, con o senza esclusiva, per un uso limitato nel tempo;
  6. ha l'onere di controllare che l'uso non sia ingannevole per il consumatore, ad esempio, relativamente alla qualità dei beni o servizi prodotti e offerti dai licenziatari.
 

I diritti derivanti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla presentazione della domanda.

La registrazione può essere rinnovata purchè la domanda sia presentata dal titolare o dal suo avente causa entro il decennio o, comunque, entro e non oltre i sei mesi successivi alla scadenza previo pagamento di una mora.

Gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti sui marchi registrati o in corso di registrazione, devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione (vedi istruzioni allegate) che consente di conferire pubblicità opponibile a terzi ad un trasferimento o cessione di un diritto di proprietà industriale.

 
 (7.23 KB)Scarica le istruzioni per la trascrizione (7.23 KB).
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Le ricerche di anteriorità

Prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio, è sempre opportuno - pur se non obbligatorio - effettuare una ricerca di anteriorità tra le registrazioni italiane, comunitarie e nternazionali  al fine di escludere l'esistenza di marchi identici e/o simili precedentemente registrati per i prodotti e/o servizi uguali o affini.
La ricerca serve, pertanto, a verificare la capacità distintiva del marchio, evitando il deposito e l'uso di un marchio già anteriormente registrato. 
Sul territorio italiano hanno validità i marchi italiani, i marchi comunitari (validi in tutta l'UE) ed i marchi internazionali aventi l'Italia come Stato designato. 

Cliccando sui seguenti loghi potrai avere accesso alle banche dati, rispettivamente, nazionale, comunitaria ed internazionale.

Si segnala che per capire  se un marchio è protetto all'estero la ricerca nelle banche dati dei marchi internazionali e comunitari non è sufficiente; è infatti necessario consultare anche la banca dati nazionale del Paese estero di interesse.

Vai alla banca dati ufficio italiano brevetti e marchi.
 
Vai alla banca dati uffico di armonizzazione del mercato interno.
 
Vai alla world intellectual property organization.
 
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