Il marchio comunitario è disciplinato dal regolamento CE n. 40/94 e dal regolamento di esecuzione n. 2868/95.
Caratteristiche del marchio comunitario sono: l'autonomia, l' unitarietà (il marchio vale sull'intero territorio dell'Unione Europea) e la collateralità.
Possono richiedere la registrazione del marchio europeo:
Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto unitario valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Può configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi, attribuendo a questi ultimi carattere distintivo a vantaggio dei membri dell'associazione o dell'ente titolare del marchio.
Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione nel registro tenuto dall'UAMI e può essere registrato, trasferito o annullato esclusivamente per l'intera Comunità.
La sua durata è di dieci anni rinnovabili a tempo indefinito.
Le norme di legge che lo disciplinano sono analoghe a quelle applicate ai marchi nazionali da ciascuno Stato membro dell'Unione europea.
Un segno relativo ad un nuovo prodotto può essere protetto direttamente da un primo deposito di un marchio comunitario presso l'UAMI; del pari, il marchio comunitario può tutelare anche un segno che è stato oggetto di un primo deposito presso un ufficio nazionale dei Paesi aderenti all'Unione di Parigi o firmatari dell'«Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuali attinenti al commercio» (accordi TRIP). In tal caso si potrà invocare una priorità entro un termine di sei mesi.
La scelta del marchio comunitario non implica la rinuncia ai marchi nazionali: l'impresa può continuare a tenerli in vigore.
La preesistenza di un marchio nazionale può essere invocata innanzi all'UAMI anche in caso di estinzione o di successiva rinuncia al marchio nazionale, grazie al marchio comunitario: l'impresa beneficia, infatti, dei medesimi diritti che vanterebbe se il marchio nazionale fosse ancora registrato.
Il rifiuto di registrazione di una domanda, la decadenza o l'annullamento di un marchio comunitario consentono comunque di inoltrare altrettante domande di marchi nazionali nei Paesi dell'Unione europea nei quali il rifiuto, la decadenza o l'annullamento non avrebbero ragion d'essere in base alle normative ivi vigenti.
In tal modo, persistono i vantaggi costituiti da un'eventuale priorità o anzianità del marchio così come i benefici degli investimenti sostenuti e delle campagne pubblicitarie effettuate antecedentemente.
La domanda, redatta sul formulario UAMI - IT (allegato) può essere alternativamente presentata:
L'UAMI procede all'esame della domanda e in particolare:
Oltre alla presentazione della domanda, è necessario eseguire dei pagamenti come da istruzioni allegate.
Al termine della procedura, in caso di esito positivo, avviene la registrazione che ha durata 10 anni, rinnovabili per successivi periodi decennali.
Attraverso un apposito servizio è possibile depositare on line una domanda di marchio comunitario e, dunque:
L'UAMI è l'agenzia ufficiale dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 27 paesi della UE.
L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno: