I marchi collettivi


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  1. Il marchio collettivo
  2. Il marchio collettivo comunitario
  3. Il marchio collettivo geografico
  4. Le certificazioni
 
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Il marchio collettivo

Il marchio collettivo (art. 2570 c.c. e artt. 11 e 12 Codice della proprietà industriale), registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rappresenta una forma di tutela, a carattere privatistico, della denominazione di prodotti. Esso svolge essenzialmente una funzione di garanzia qualitativa ed assicura che il prodotto o il servizio contrassegnato abbia determinate caratteristiche in relazione alla:

  1. origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto;
  2. natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate;
  3. qualità, espressa nel regolamento d'uso.
 

Non sembra sussistere alcuna limitazione soggettiva alla registrazione del marchio, che può pertanto essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica, imprenditore o ente senza fine di lucro, soggetto privato o pubblico, di diritto nazionale o estero, etc.

Il soggetto cui è concesso, assume la funzione di garante della provenienza e/o della qualità; egli tuttavia, da un canto, non deve compiere attività d'impresa in proprio, contrassegnando, cioè, propri prodotti o servizi, dall'altro, può concedere in uso il marchio collettivo a terzi imprenditori.
Alla domanda di registrazione va, dunque, allegato un regolamento d'uso del marchio che preveda modalità di utilizzo del marchio, possibilità di effettuare controlli, sanzioni in caso di uso non corretto. Ogni eventuale modifica del regolamento deve essere peraltro comunicata all'UIBM.
Alle ipotesi di decadenza comminate per il marchio individuale, devono aggiungersi quelle espressamente previste per i marchi collettivi, fra le quali, l'omissione degli opportuni controlli previsti nel regolamento d'uso.
Anche per i marchi collettivi esiste la possibilità di utilizzare le medesime formule legali previste per il marchio "individuale" per la protezione in Europa: deposito di una domanda di marchio collettivo internazionale; deposito di una domanda di marchio collettivo comunitario.
Le procedure ed i limiti alla registrabilità di tali marchi sono assimilabili a quelli dei marchi d'impresa.

I marchi collettivi possono essere classificati in funzione della tipologia  prodotti coperti dall'uso del marchio, distinguendosi tra marchi unisettoriali (per prodotti di un unico genere) oppure plurisettoriali (per prodotti di genere diverso).
Un'ulteriore classificazione si fonda sulla della titolarità del marchio, con riferimento ai marchi collettivi pubblici, quando il titolare del marchio è rappresentato da un ente pubblico ed ai marchi collettivi privati, quando il titolare è soggetto privato, generalmente  un'associazione o un consorzio.

 
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Il marchio collettivo comunitario

Il  marchio collettivo comunitario è il marchio  idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli delle altre imprese.
Ai sensi del Regolamento UE n. 40/94, il diritto alla sua registarzione spetta  alle associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura nonché alle persone giuridiche di diritto pubblico.
Per registrare un marchio comunitario collettivo, è necessario il deposito di un regolamento d'uso, di cui è prescritto un contenuto minimo. Nel regolamento d'uso, infatti, si devono indicare le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni di utilizzo del marchio.
Il mancato deposito del regolamento d'uso, la violazione del contenuto minimo e la contrarietà del regolamento all'ordine pubblico o al buon costume costituiscono cause di rigetto della domanda di registrazione.
Ogni modifica del regolamento d'uso deve essere sottoposta all'UAMI per la valutazione della sua legittimità. La domanda di registrazione può essere respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non si atteggi come marchio collettivo.
Si applicano, infine, anche al marchio comunitario collettivo, tutti gli altri impedimenti previsti per il marchio comunitario (ad es. se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito; se la domanda soddisfa le condizioni previste dal regolamento di esecuzione; se le tasse per classe sono state pagate, etc.).
Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti e consumatori hanno facoltà di inviare, sia al momento della presentazione della prima domanda di registrazione sia al momento del deposito di qualsiasi modifica del regolamento d'uso, osservazioni scritte circa i motivi per cui la domanda o la modifica dovrebbero essere respinte.
Possono essere registrati come marchi collettivi anche i segni o le indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Nonostante la registrazione di un marchio siffatto, il titolare non può legittimamente impedire ai terzi l'uso del toponimo conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale ed, in particolare, l'uso da parte di un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica.
Il regolamento d'uso di un marchio collettivo geografico deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
L'ente richiedente la registrazione di un marchio collettivo geografico deve avere, dunque, una struttura associativa aperta; tale requisito oggettivo deve risultare inoltre dal regolamento d'uso, con esclusione di qualsivoglia discrezionale valutazione dell'Ufficio in merito.
Per la nullità e la decadenza del marchio collettivo comunitario si rinvia alle cause relative al marchio comunitario in generale (decadenza: il non uso protratto per 5 anni senza ragioni legittime, la volgarizzazione, la sopravvenuta idoneità del marchio a indurre in errore il pubblico; nullità: la registrazione in contrasto con le disposizioni del regolamento, la malafede del richiedente al momento del deposito, l'esistenza di un marchio anteriore, la violazione di altrui diritti al nome, all'immagine etc.).
Tutte le descritte cause di decadenza e nullità possono essere fatte valere dagli interessati in via diretta con domanda rivolta all'UAMI, ovvero innanzi all'autorità giudiziaria, in questo caso, esclusivamente proponendo domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione di contraffazione proposta dagli utilizzatori del marchio.
Il licenziatario è legittimato all'azione di contraffazione soltanto previo consenso del titolare, ovvero anche senza consenso se il titolare, messo espressamente in mora dal licenziatario, non intraprenda egli stesso, entro congruo termine, l'azione giudiziaria.
Il licenziatario, invece, è legittimato, senza necessità di consenso alcuno, ad intervenire in una causa di contraffazione già pendente e avviata dal titolare, onde ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti.
Il titolare del marchio collettivo può sostituirsi processualmente ai suoi licenziatari, ovvero può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio se esse hanno subito un nocumento dall'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

 
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Il marchio collettivo geografico

Il marchio collettivo, diversamente da quello d'impresa, può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Quale marchio di qualità, riveste la duplice natura di segno di identità e distinguibilità - come pure di origine da un territorio dichiarato e garantito - e di garanzia per il consumatore.
Non possono costituire oggetto di marchio i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, tra i quali sono espressamente menzionati i segni che in commercio possono servire a designare...la provenienza geografica del prodotto; tuttavia, in base alla direttiva 89/104/CEE, gli Stati membri possono disciplinare marchi collettivi, di garanzia o di certificazione che abbiano ad oggetto segni atti a designare la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.
Il Codice della Proprietà industriale (art. 11) ha, dunque, esplicitamente previsto che, in deroga all'art. 13, comma 1, lettera b, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi.
Poiché il marchio collettivo è pur sempre un'indicazione generica e la sua gestione in via esclusiva da parte del titolare può prestarsi ad abusi ed effetti distorsivi della concorrenza, il legislatore ha adottato particolari cautele.
L'Ufficio, infatti, può rifiutare con provvedimento motivato, la registrazione del marchio collettivo, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione.
Le situazioni di ingiustificato privilegio vengono comunemente individuate nella insufficiente garanzia di accesso al marchio a condizioni paritetiche da parte di tutti gli imprenditori insediati nella zona geografica di riferimento.
L'Ufficio Brevetti e Marchi è chiamato a valutare altresì se il marchio collettivo possa pregiudicare lo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione; ciò per evitare che l'iniziativa di operatori economici locali finalizzata alla registrazione di un marchio collettivo geografico possa interferire con interventi coordinati, ad esempio, da associazioni di categoria o da enti pubblici territoriali.
A tal fine, l'Ufficio ha  facoltà di richiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.
 
Quale limitazione del diritto di esclusiva, al titolare di un marchio collettivo geografico è inibito vietare l'uso del nome geografico quando esso sia conforme ai principi di correttezza professionale ovvero limitato alla funzione di indicazione della provenienza, o agli usi consueti di lealtà.
Ogni imprenditore ha, dunque, il diritto di usare nella propria attività economica indicazioni relative alla provenienza geografica del prodotto o servizio. La registrazione di un marchio collettivo geografico non impedisce, pertanto, ad un terzo di avvalersi del nome geografico oggetto del marchio per indicare, anche se solo con finalità descrittive, e quindi al di fuori del marchio in senso proprio, il luogo di provenienza dei propri prodotti.

 
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Le certificazioni

Le forme di qualificazione commerciale dei prodotti, cui corrisponde l'attribuzione di requisiti qualitativi, per avere efficacia sul mercato e acquisire credibilità agli occhi dei consumatori devono essere affiancate da rigorosi controlli. Il meccanismo di verifica sul processo o sul prodotto, cui sono sottoposti i produttori, viene identificato nella certificazione ovvero l'atto mediante il quale un soggetto terzo e indipendente attesta la conformità ad una regola, norma o disciplinare.
Nel caso del marchio collettivo, dunque, il meccanismo di concessione in uso del marchio, così come il regime delle sanzioni, devono essere strettamente correlati a un processo di controllo e certificazione, a tutela non soltanto dei consumatori ma anche dell'ente titolare del marchio e degli stessi produttori cui il marchio viene concesso in uso.

 
La certificazione volontaria

La certificazione volontaria di prodotto deve essere eseguita da organismi terzi e indipendenti rispetto a quelli oggetto di verifica. Gli enti di certificazione possono essere pubblici, come le Camere di Commercio, o privati.
Per la certificazione di prodotto/servizio, gli enti di certificazione privati operano sulla base della norma internazionale UNI EN ISO 45011, "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti".

 
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