Le indicazioni di provenienza dei prodotti


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  1. La tracciabilità
  2. L'agricoltura biologica
  3. L'etichettatura

La tracciabilità

L'attenzione crescente nei confronti della visibilità della filiera è senza dubbio una novità e, nel contempo, un dato significativo in quanto denota un bisogno sempre più pressante di rassicurazione sulle origini dei prodotti destinati al consumo alimentare.

Posto che la filiera è l'insieme delle tappe del processo produttivo del quale fanno parte tutte le aziende che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, si definisce tracciabilità il processo che consente di  seguire il prodotto da monte a valle della filiera, registrando informazioni  in ogni fase della sua lavorazione.
La rintracciabilità  è il processo inverso, cioè quello che permette di raccordare ogni informazione precedentemente archiviata e risalire alla "storia" del prodotto e alle relative responsabilità nelle diverse fasi di lavorazione.

L'attenzione alla rintracciabilità (o tracciabilità) si ritrova presente già nei disciplinari delle DOP e IGP, in quanto prevalentemente indirizzati a permettere l'individuazione di alcuni elementi (ad esempio la zona di provenienza) sebbene non evidenzino il legame fra la materia prima ed il suo produttore. I disciplinari più recenti, tuttavia, hanno dato maggiore risalto alle tematiche della tracciabilità complessivamente intesa e, anche con riferimento ai disciplinari più risalenti, la tendenza è quella di introdurre sistemi di specifica e dichiarata rintracciabilità.

Esiste, poi,  una distinzione netta tra rintracciabilità cogente e rintracciabilità volontaria.
La rintracciabilità cogente, o rintracciabilità interna, è divenuta obbligatoria dal 2005 ed è disciplinata dal Reg. CEE 178/2002.
Per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime e a chi hanno fornito i loro prodotti, gli operatori devono fornire:

  1. l'identificativo del fornitore/cliente diretto (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento del mangime o dell'animale, ecc.);
  2. la natura e quantità dei beni ricevuti/venduti (es. denominazione, presentazione, ecc.);
  3. la data di ricevimento/vendita;
  4. le indicazioni ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna, ecc.);
  5. le altre informazioni previste da norme specifiche.
 

Oltre  alle procedure previste da tale regolamento, nell'UE esistono sistemi di rintracciabilità volontaria ben più complessi, che fanno riferimento a standard privati e che nascono dall'esigenza di poter ricostruire con precisione il percorso di un determinato prodotto agro-alimentare lungo la filiera. La rintracciabilità volontaria si basa essenzialmente sulla norma di riferimento ISO 22005:2007 che definisce i principi e specifica i requisiti per adottare un sistema di tracciabilità in cui si possa documentare la storia del prodotto e, dunque, si possano individuare eventuali responsabilità.
A fronte dei costi per l'implementazione del sistema di tracciabilità volontaria, i benefici ottenibili sono riferibili sia all'aumento della sicurezza alimentare che alla garanzia della qualità, contemplando vantaggi come la differenziazione del prodotto, il miglioramento dell'immagine del marchio, la realizzazione di una maggiore efficienza nella gestione dei flussi di prodotto lungo la filiera, etc.

 
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L'agricoltura biologica

L'agricoltura biologica  indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Tutto questo non deve far pensare, come spesso accade, che l'agricoltura biologica sia un semplice ritorno al passato; in agricoltura biologica si recuperano e si adottano pratiche agricole tradizionali che mantengono ancora la loro validità, ma si fa anche largo uso di nuovi prodotti e di innovazioni che la ricerca scientifica mette a disposizione.

Dal 1 gennaio 2009 è divenuto attuativo il Reg. Ce  834/2007. Il nuovo regolamento definisce la produzione biologica come:" sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali."
Si riconosce, quindi, una doppia funzione sociale al metodo di produzione biologico ovvero provvedere ad un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e  fornire beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere animale e allo sviluppo rurale. 

 
 
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L'etichettatura

Il Regolamento CE n. 1924/2006 introduce una disciplina armonizzata delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per garantire ai consumatori accuratezza e veridicità delle informazioni.

L'etichetta degli alimenti può essere, altresì, utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti mediante le indicazioni facoltative che si aggiungono alle informazioni prescritte dalla legislazione comunitaria. Anche tali indicazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Ai sensi della Direttiva CE n. 2000/13, devono intendersi come ingannevoli e - perciò - sempre vietate, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari idonee a indurre in errore l'acquirente (ad esempio sulle caratteristiche del prodotto concernenti la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento) come pure quelle che attribuiscono al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.

Con l'adozione del Regolamento citato, la Commissione ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

  1. eliminare le indicazioni ingannevoli o poco comprensibili, con ciò garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori;
  2. facilitare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno;
  3. aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici;
  4. garantire la concorrenza leale nel settore alimentare.
 

Posto che per indicazione si intende qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia determinate caratteristiche, le  indicazioni non devono:

  1. essere false o fuorvianti;
  2. dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
  3. incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento;
  4. affermare o suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguata di tutte le sostanze nutritive;
  5. fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti.
 
 
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