

L' imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:
La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali sono quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, nelle quali si utilizzano o possono essere utilizzati il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono altresì connesse quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, come le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o i servizi di ricezione e ospitalità.
Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale è stata sostituita con quella dell' imprenditore agricolo professionale ovvero colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo e delle proprie energie "lavorative" e che ricavi dalle stesse attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
Questi requisiti sono ridotti al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate.
A tale soggetto, iscritto nella competente sezione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione diretta e creditizia già previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola devono iscriversi nel registro delle imprese.
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dell'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
Devono essere denominate società agricola, anche nella ragione sociale, quelle società che abbiano come unico oggetto sociale l'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
Le società agricole si distinguono in:
Sono concesse agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina (legge 604/1954).
Per formazione si intende l'acquisto di fondi rustici idonei alla formazione di una piccola proprietà a favore di coltivatori diretti non proprietari di terreno. I terreni sono idonei quando la loro superficie coltivabile è rapportata alla capacità lavorativa del nucleo famigliare.
Per arrotondamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici con lo scopo di aumentare la dimensione aziendale.
Le agevolazioni consistono nel pagamento delle imposte di registrazione in misura fissa (€. 129,11), nel pagamento dell'imposta catastale all'1% sul prezzo dichiarato nell'atto di acquisto e nell'esenzione dall'imposta di bollo.
Per aver diritto alle agevolazioni, è necessario:
Per poter accedere a tale agevolazione, i beneficiari devono produrre all'ufficio competente la seguente documentazione:
La legge n. 97/1994 stabilisce che nei territori delle comunità montane il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
In questo caso, dunque, l'esenzione è assoluta, proprio per favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane.
E' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente un'età non superiore a 40 anni.
Per favorire il ricambio generazionale è stata emanata la legge 441/98 che ha la finalità di promuovere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e, in modo particolare, il primo insediamento dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.
Possono accedere agli aiuti:
Sono ammesse a finanziamento il primo insediamento dei giovani agricoltori, la formazione, la ristrutturazione fondiaria, l' acquisizione di nuove quote di produzione ed i servizi di sostituzione.
La Legge 441/98 contiene anche disposizioni fiscali.
Gli atti relativi ai fondi rustici oggetto di successione o donazione a giovani agricoltori, infatti, sono esenti dall'imposta di successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e sono e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.
Le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani agricoltori.
L'acquisto o la permuta di terreni da parte di giovani agricoltori sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75%.
Relativamente alla ristrutturazione fondiaria l'aiuto è erogato dall'ISMEA, che finanzia fino al 60% iniziative di acquisto ed ampliamento di aziende agricole, in particolare quelle connesse al raggiungimento o ampliamento di una unità minima produttiva definita dalla regione secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato e l'impiego di manodopera nonché presentazione di un piano di miglioramento aziendale e di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione. L'ISMEA può inoltre realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo il regolamento Ce 1257/99, a favore dei giovani agricoltori, anche con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali e partecipare al programma per il prepensionamento in agricoltura.
Le aziende condotte da giovani agricoltori che non riescono ad accedere agli aiuti destinati al miglioramento possono accedere alla garanzia fideiussoria sul 20% delle disponibilità della sezione speciale del Fondo Interbancario di garanzia.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2007 sono stati pubblicati i decreti attuativi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria 2007).
I decreti disciplinano:
L'articolo 9 del più volte citato decreto legislativo n. 99/2004 prevede due distinte agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli Professionali (IAP):
Ulteriori agevolazioni sono previste per la ricomposizione aziendale:
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