La Legge n. 1329 del 28 novembre 1965, nota come "Legge Sabatini", consentendo l'acquisto di beni strumentali con una dilazione fino a cinque anni e un intervento agevolativo in conto interessi da parte del Mediocredito Centrale, è forse l'unica legge che soddisfi contemporaneamente due esigenze essenziali nel mercato dei beni strumentali:
Possono accedere ai benefici della Legge Sabatini sia le imprese venditrici che le imprese acquirenti.
Le imprese acquirenti possono essere aziende industriali, commerciali, atigianali, agricole o di servizi; non sono richieste forme giuridiche peculiari, purché si tratti di Piccola o Media Impresa (PMI).
E' una PMI l'impresa con meno di 250 occupati e, alternativamente:
oppure
Può usufruire delle agevolazioni, dunqeu, qualsiasi impresa ubicata in territorio nazionale o di stati membri dell'Unione Europea, rientrante nei citati parametri dimensionali, a condizione che le macchine siano utilizzate in Italia.
E' fondamentale, per l'ottenimento del contributo, che ci sia attinenza tra il macchinario acquistato e l'oggetto dell'attività aziendale.
Ad esempio, l'acquisto di un tornio viene ammesso a contributo se l'acquirente ha, quale oggetto dell'attività, le lavorazioni meccaniche. L'acquisto di un tornio non viene ammesso a contributo se l'acquirente è un commerciante di frutta e verdura.
Per le imprese venditrici non è prevista una forma giuridica particolare purché imprese industriali e/o commerciali che producono e/o commercializzano beni strumentali di qualunque dimensione con sede nel territorio italiano ovvero nei paesi membri Unione Europea, abilitate alla costruzione o commercializzazione di beni strumentali.
La Legge Sabatini consentire all'acquirente un pagamento dilazionato del prezzo indicato nel contratto di compravendita, con il rilascio di cambiali con un minimo di 12 mesi efino ad un massimo di 60 mesi.
La rateizzazione, inoltre, è sostanzialmente libera nel senso che la scadenza delle rate, normalmente semestrale, può anche essere mensile, bimestrale, trimestrale ecc.
Come si è detto, le rate che l'acquirente paga al venditore sono rappresentate da effetti (cambiali), il cui totale è dato dal prezzo dilazionato della macchina, al quale vanno aggiunti gli interessi.
Può essere applicato il tasso di riferimento ovvero il tasso ordinario, al quale la banca sconta gli effetti al Venditore oppure il tasso agevolato ovvero una percentuale del tasso di riferimento, variabile a seconda della zona dove opera il macchinario.
Ciò, nell'ambito dell'industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura, con l'esclusione dei settori sensibili (acciaio, carbone, costruzioni navali, trasporto, pesca); per i settori delle fibre sintetiche e automobilistico si applica il limite "de minimis" (aiuto di controvalore complessivo pari a 100.000 Euro nell'arco di tre anni).
Venuta meno la distinzione tra banche di medio termine e banche di breve termine, qualsiasi Banca, a condizione che sia convenzionata con gli Enti Agevolatori (normalmente Medio Credito Centrale Spa) può erogare fianziamente e concedere agevolazioni ai sensi della Legge Sabatini.
Gli importi erogati variano in funzione della tipologia di operazione.
E' consentito l'acquisto o il leasing di beni che svolgono una funzione operativa nel ciclo produttivo, vale a dire:
Sono considerate ammissibili:
Sono escluse dall'agevolazione:
Sono inoltre esclusi dall'agevolazione gli acquisti relativi a veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri.
L'importo agevolabile non può essere superiore a Euro 1.549.370 per ogni singola operazione o fornitura (comprensiva di interessi della dilazione); l'intervento sarà ammissibile fino alla concorrenza di Euro 2.324.056 di capitale per unità produttiva nell'arco di un anno solare.
Tasso di riferimento per il credito industriale, vigente nel mese di sconto, applicato in via anticipata, per fasce di durata.
Il contributo riconosciuto sull'operazione si differenzia secondo i parametri definiti dalla Legge 1329/65, in base all'ubicazione delle imprese:
Le operazioni al settore agricolo sono sottoposte alle seguenti limitazioni:
Il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di Prodotti agricoli è soggetto ad una serie di esclusioni settoriali. In particolare non risultano ammissibili ai fini dell'agevolazione prevista gli investimenti nelle seguenti attività economiche:
La Circolare n. 480 del 24 aprile 2007 di MCC ha reso operative dal 26 aprile 2007 le nuove disposizioni che, sulla base delle previsioni del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle PMI agricole, permettono alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli di stipulare il contratto di acquisizione del macchinario soltanto dopo l'approvazione della domanda di agevolazione. Le domande possono essere presentate direttamente dalle imprese oppure da banche o società di leasing, prima della stipula dell'operazione finanziaria sottostante l'agevolazione; la domanda di erogazione deve essere presentata dalla banca o dall'intermediario che ha effettuato l'operazione finanziaria.
Può variare da un minimo di 12 mesi a un massimo di 5 anni.
Le cambiali hanno, di norma, periodicità semestrale.
L'acquirente dovrà predisporre i seguenti documenti:
Le società di capitali dovranno esibire:
Le società di persone e le ditte individuali dovranno esibire:
Il venditore o la banca cessionaria del credito (rappresentato dalle cambiali) hanno la riserva di proprietà sul bene finanziato.
Possono essere acquisite anche garanzie ulteriori o di diversa natura, in funzione del credito del soggetto acquirente.
La domanda, correlata della documentazione necessaria all'istruttoria, viene presentata presso gli Istituti di credito o di locazione finanziaria.
Segue poi una delibera di concessione dell'operazione di sconto da parte dell'Istituto di Mediocredito.
Una volta perfezionato il contratto di compravendita e previa emssione della fattura da parte del venditore, l'Istituto di Mediocredito, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione completa della documentazione, effettua un bonifico a favore del venditore, pari al netto ricavo dello sconto effetti.
L'istituto di Mediocredito provvede a richiedere l'intervento agevolato al Mediocredito Centrale S.p.a. che, accolta la richiesta, liquida il contributo in conto interessi all'impresa acquirente.