La legge Sabatini


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  1. Le caratteristiche
  2. I beneficiari
  3. L'oggetto
  4. La tipologia e l'ammontare
  5. Vincoli nel settore agricolo
  6. La durata
  7. I documenti necessari
  8. Le garanzie
  9. L'iter

Le caratteristiche

La Legge n. 1329 del 28 novembre 1965, nota come "Legge Sabatini", consentendo l'acquisto di beni strumentali con una dilazione fino a cinque anni e un intervento agevolativo in conto interessi da parte del Mediocredito Centrale, è forse l'unica legge che soddisfi contemporaneamente due esigenze essenziali nel mercato dei beni strumentali:

  1. quella dell'acquirente di procedere all'aggiornamento e al potenziamento degli strumenti produttivi, dilazionando gli esborsi di cassa con il minor gravame possibile di oneri finanziari;
  2. quella del venditore di espandere il proprio fatturato, offrendo condizioni di pagamento più convenienti per la clientela, con adeguata tutela del proprio rischio economico.
 
 
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I beneficiari

Possono accedere ai benefici della Legge Sabatini sia le imprese venditrici che le imprese acquirenti.
 
Le imprese acquirenti  possono  essere aziende  industriali, commerciali, atigianali, agricole o di servizi; non sono richieste forme giuridiche peculiari, purché si tratti di Piccola o Media Impresa (PMI).
 
E' una PMI l'impresa con meno di 250 occupati e, alternativamente:

  1. con un fatturato annuo non superiore a 50 Milioni di Euro;

oppure

  1. con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 Milioni di Euro.
 

Può usufruire delle agevolazioni, dunqeu, qualsiasi impresa ubicata in territorio nazionale o di stati membri dell'Unione Europea, rientrante nei citati parametri dimensionali, a condizione che le macchine siano utilizzate in Italia.
 
E' fondamentale, per l'ottenimento del contributo, che ci sia attinenza tra il macchinario acquistato e l'oggetto dell'attività aziendale.
Ad esempio, l'acquisto di un tornio viene ammesso a contributo se l'acquirente ha, quale oggetto dell'attività, le lavorazioni meccaniche. L'acquisto di un tornio non viene ammesso a contributo se l'acquirente è un commerciante di frutta e verdura.

Per le imprese venditrici non è prevista una forma giuridica particolare purché imprese industriali e/o commerciali che producono e/o commercializzano beni strumentali di qualunque dimensione con sede nel territorio italiano ovvero nei paesi membri Unione Europea, abilitate alla costruzione o commercializzazione di beni strumentali.

 
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L'oggetto

La Legge Sabatini consentire all'acquirente un pagamento dilazionato del prezzo indicato nel contratto di compravendita, con il rilascio di cambiali con un minimo di 12 mesi efino ad un massimo di 60 mesi.
La rateizzazione, inoltre,  è sostanzialmente libera nel senso che la scadenza delle rate, normalmente semestrale, può anche essere mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

Come si è detto, le rate che l'acquirente paga al venditore sono rappresentate da effetti (cambiali), il cui totale è dato dal prezzo dilazionato della macchina, al quale vanno aggiunti gli interessi.
Può essere applicato il tasso di riferimento ovvero  il tasso ordinario, al quale la banca sconta gli effetti al Venditore oppure il tasso agevolato ovvero una  percentuale del tasso di riferimento, variabile a seconda della zona dove opera il macchinario.

 

Ciò, nell'ambito dell'industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura, con l'esclusione dei settori sensibili (acciaio, carbone, costruzioni navali, trasporto, pesca); per i settori delle fibre sintetiche e automobilistico si applica il limite "de minimis" (aiuto di controvalore complessivo pari a 100.000 Euro nell'arco di tre anni).

 
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La tipologia e l'ammontare

Venuta meno la distinzione tra banche di medio termine e banche di breve termine, qualsiasi Banca, a condizione che sia convenzionata con gli Enti Agevolatori (normalmente Medio Credito Centrale Spa) può erogare fianziamente e concedere agevolazioni ai sensi della Legge Sabatini.
 
Gli importi erogati variano in funzione della tipologia di operazione.
E' consentito l'acquisto o il leasing di beni che svolgono una funzione operativa nel ciclo produttivo, vale a dire:

  1. macchine utensili o di produzione nuove, sistemi di macchine, parti complementari e accessori;
  2. unità e sistemi per l'elaborazione dati, calcolatori elettronici, macchinari e impianti a supporto di quelli produttivi, macchinari per la produzione di servizi su scala industriale;
  3. impianti per il condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, ecc.;
  4. macchine destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e macchine agricole motrici;
  5. impianti e macchinari antinquinamento, che abbiano benefici effetti sull'ambiente esterno all'unità produttiva di installazione;
  6. spese relative al montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio, nel limite del 15% del costo del macchinario.
  7.  

Sono considerate ammissibili:

  1.  la spesa per l'acquisto o la locazione della macchina utensile o di produzione (nuova di fabbrica) il cui utilizzo è funzionalmente collegato all'attività economica svolta dall'impresa, al netto di eventuali quote pagate in contanti; 
  2.  la spesa per gli interessi collegati alla dilazione di pagamento;
  3. le spese di montaggio, collaudo, trasporto e montaggio fino al limite del 15% del costo del macchinario.

Sono escluse dall'agevolazione:

  1. l'IVA;
  2. la quota di riscatto in caso di leasing;
  3. altri oneri accessori, fiscali o finanziari;
  4. la spesa fatturata anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di leasing.


Sono inoltre esclusi dall'agevolazione gli acquisti relativi a veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri.
 
L'importo agevolabile non può essere superiore a Euro 1.549.370 per ogni singola operazione o fornitura (comprensiva di interessi della dilazione); l'intervento sarà ammissibile fino alla concorrenza di Euro 2.324.056 di capitale per unità produttiva nell'arco di un anno solare.
Tasso di riferimento per il credito industriale, vigente nel mese di sconto, applicato in via anticipata, per fasce di durata.
Il contributo riconosciuto sull'operazione si differenzia secondo i parametri definiti dalla Legge 1329/65, in base all'ubicazione delle imprese:

  1. Zone Obiettivo 1: 100% del tasso di riferimento del credito industriale.
  2. Zone industriali di cui all'art. 87.3c del Trattato di Roma: 60% del tasso di riferimento del credito.
  3. Restante territorio: 50% del tasso di riferimento del credito industriale.
 

Le operazioni al settore agricolo sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

  1. per le imprese operanti nelle zone svantaggiate il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
  2. per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite è pari al 40% della spesa ammissibile.
 
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Vincoli nel settore agricolo

Il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di Prodotti agricoli è soggetto ad una serie di esclusioni settoriali. In particolare non risultano ammissibili ai fini dell'agevolazione prevista gli investimenti nelle seguenti attività economiche:

  1. coltivazione barbabietole da zucchero;
  2. fabbricazione di oli e grassi animali;
  3. fabbricazione di oli e grassi da semi e frutti oleosi raffinati; 
  4. fabbricazione di grassi animali raffinati; 
  5. produzioni di margarina e di grassi commestibili simili; 
  6. fabbricazione di prodotti amidacei; 
  7. fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici; 
  8. produzione di sidro e di altri vini a base di frutta; 
  9. produzione di altre bevande fermentate non distillate; 
  10. fabbricazione di malto.

La Circolare n. 480 del 24 aprile 2007 di MCC ha reso operative dal 26 aprile 2007 le nuove disposizioni che, sulla base delle previsioni del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle PMI agricole, permettono alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli di stipulare il contratto di acquisizione del macchinario soltanto dopo l'approvazione della domanda di agevolazione. Le domande possono essere presentate direttamente dalle imprese oppure da banche o società di leasing, prima della stipula dell'operazione finanziaria sottostante l'agevolazione; la domanda di erogazione deve essere presentata dalla banca o dall'intermediario che ha effettuato l'operazione finanziaria.

 
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La durata

Può variare da un minimo di 12  mesi  a un massimo di 5 anni.
Le cambiali hanno, di norma, periodicità semestrale.

 
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I documenti necessari

L'acquirente dovrà predisporre i seguenti documenti:

  1. certificato dell'Ufficio del Registro Imprese;
  2. certificato di inesistenza protesti, rilasciato dalla Camera di Commercio;
  3. elenco nominativo dei soci con l'indicazione delle quote di partecipazione;
  4. elenco banche e relativi affidamenti;
 

Le società di capitali dovranno esibire:

  1. ultimi due bilanci approvati completi, corredati di nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie;
  2. per l'esercizio in corso, una situazione di periodo infrannuale recente sia patrimoniale che economica;
 

Le società di persone e le ditte individuali dovranno esibire:

  1. copie delle dichiarazioni dei redditi;
  2. Modello Unico degli ultimi due esercizi chiusi e approvati e, per l'esercizio in corso, una situazione di periodo recente;
  3. se in grado di presentarle, pur non essendo obbligati, copie dei bilanci ultimi due periodi e situazione provvisoria dell'esercizio in corso.
 
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Le garanzie

Il venditore o la banca cessionaria del credito (rappresentato dalle cambiali) hanno la riserva di proprietà sul bene finanziato.
Possono essere acquisite anche garanzie ulteriori o di diversa natura, in funzione del credito del soggetto acquirente.

 
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L'iter

La domanda, correlata della documentazione necessaria all'istruttoria, viene presentata presso gli Istituti di credito o di locazione finanziaria.
Segue poi una delibera di concessione dell'operazione di sconto da parte dell'Istituto di Mediocredito.
Una volta perfezionato il contratto di compravendita e previa emssione della fattura da parte del venditore, l'Istituto di Mediocredito, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione completa della documentazione, effettua un bonifico a favore del venditore, pari al  netto ricavo dello sconto effetti.
L'istituto di Mediocredito provvede a richiedere l'intervento agevolato al Mediocredito Centrale S.p.a. che, accolta la richiesta,  liquida il contributo in conto interessi all'impresa acquirente.

 
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